Le bugie del Follonica

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Updated: gennaio 12, 2016
Pagnini entra negli spogliatoi

L’HRC Monza, in seguito alla diffusione in data 23 dicembre 2015 di uno sconcertante comunicato da parte del Follonica Hockey 1952, la cui gravità si misura con le accuse di diffamazione, minacce e aggressione rivolte a dirigenti, tecnici e giocatori della nostra prima squadra in relazione alla partita di campionato disputata al PalaRovagnati di Biassono lo scorso 19 dicembre, ha chiesto alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio l’autorizzazione ad adire l’autorità Giudiziaria in sede penale in deroga al vincolo di giustizia.

Tralasciando di commentare la risibile accusa di arbitrarietà riguardante la nostra comunicazione societaria, ci preme evidenziare, anche agli organi di giustizia della FIHP, la seguente frase: “Un po’ meno comprensibile è stato il comportamento di tecnici, giocatori e dirigenti dell’hockey Monza che, invece di calmare le acque ci hanno aggredito, a vario titolo, con minacce e spintoni nel tentativo, maldestro, di impedirci di depositare l’avviso di reclamo”. Nulla di tutto questo è successo, e del resto nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti della nostra società, al contrario di quanto avvenuto nei confronti del presidente del club toscano. Riportiamo di seguito il testo del comunicato ufficiale numero 37 del Giudice Unico Nazionale, Avv. Maurizio Colangelo: “Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati. Provvedimenti disciplinari: a carico di dirigenti, 60 giorni di sospensione da ogni carica e incarico a Pagnini Massimo (ASD Follonica Hockey) in quanto tentava di accedere nella zona del tavolo dei giudici urlando, agitando mani, braccia e mostrando il pugno, nei confronti dei presenti. Inoltre, al termine dell’incontro si introduceva nel corridoio che porta verso gli spogliatoi (spazio allo stesso interdetto) e si rivolgeva all’ufficiale di gara utilizzando toni non consoni al proprio ruolo (recidive c.u. n. 16 del 11/11/2015 e c.u. n. 98 del 23/03/2014)”. Peraltro l’HRC Monza non avrebbe mai frenato il deposito dell’avviso di reclamo perché, come dovrebbe essere noto a tutti i dirigenti sportivi, in caso di accertamento di errore tecnico da parte degli arbitri, le partite devono essere ripetute; pertanto, dato che il risultato di 4-4 ci ha escluso dalla partecipazione alla Coppa Italia 2015/16, proprio a vantaggio del Follonica Hockey 1952, la nostra società avrebbe gradito la presentazione del reclamo da parte del club ospite, in quanto in caso di accoglimento si sarebbe potuta rigiocare la partita e dunque avere ancora la possibilità di vincerla e di qualificarsi per la coppa nazionale.

In conclusione, è comprensibile che l’HRC Monza abbia chiesto alla FIHP l’autorizzazione ad adire l’autorità Giudiziaria in sede penale in deroga al vincolo di giustizia (articolo 5 del Regolamento federale Giustizia e Disciplina) per la tutela dei propri diritti.

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